Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14940 del 13/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 14940 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARENA SALVATORE N. IL 02/04/1982
avverso la sentenza n. 1444/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del
10/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
7-focie»-4″;
che ha concluso per Q. ( 14.42,4444.4:- -ars 1-734
‘ken,

(ilY),

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 13/03/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE
proc. n. 37818/2013 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione

Ritenuto che la sentenza impugnata ha confermato la pronuncia di primo
grado, della quale ha ridotto la pena inflitta, con la quale il ricorrente fu
riconosciuto responsabile del delitto di ricettazione di un propulsore
abbinato ad un ciclomotore oggetto di furto;
Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la illogicità e
contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con
riferimento alla attribuzione del ciclomotore all’imputato e, comunque, alla
sussistenza del dolo del delitto contestato) è inammissibile, in quanto in
quanto trattasi di censure di merito relative alla valutazione delle prove,
inammissibili in sede di legittimità quando – come nel caso di specie – la
motivazione è completa ed esente da vizi logici (i giudici di merito hanno,
tra l’altro, precisato che sul ciclomotore provento del furto era apposta la
targa di pertinenza dell’imputato, il quale non ha saputo fornire alcuna
credibile spiegazione di ciò);
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce l’assenza di motivazione
in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche) è
inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di merito ha
spiegato la ragione di tale mancata concessione, con motivazione (che
richiama i precedenti penali dell’imputato) esente da vizi logici;
Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti;
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 13 marzo 2014.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

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