Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14939 del 13/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 14939 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MATARAZZO ROCCO N. IL 28/02/1947
avverso la sentenza n. 706/2006 TRIB.SEZ.DIST. di PIEDIMONTE
MATESE, del 29/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO
7″-f04.2~44
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
.3.LEtcovs,
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 13/03/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE
proc. n. 35949/2013 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

cui in epigrafe che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado
emessa dal Giudice di pace, ha ridotto la pena irrogata dal primo giudice per
i delitti di cui agli artt. 612 e 636 comma 3 cod. pen., confermando la
condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile;
Atteso che:
– il primo motivo di ricorso

(col quale si deduce la mancanza

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza
impugnata, sul presupposto che i giudici di appello non avrebbero tenuto
conto delle prospettazioni difensive e avrebbero irragionevolmente dato
credito alle dichiarazioni dei testimoni, che erano persone offese) è
inammissibile, perché, per un verso, si tratta di censura generica in quanto
non indica quali prospettazioni difensive sarebbero state pretermesse dai
giudici di appello e, per l’altro, trattasi di censura che attinge la valutazione
delle prove (in ordine alla quale il Tribunale ha dato peraltro puntuale
motivazione, non considerata dal ricorrente), che è insindacabile in sede di
legittimità quando – come nel caso di specie – è sorretta da motivazione
completa ed esente da manifesta illogicità;
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce il vizio della motivazione
con riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche
sulla contestata aggravante) è inammissibile, sia perché trattasi di censura
di merito inammissibile in sede di legittimità, sia perché trattasi di censura
nuova non dedotta coi motivi di appello (art. 606, comma 3, cod. proc.
pen.): il giudice di appello, infatti, dà atto che le attenuanti generiche erano
state già concesse in primo grado e non risulta che il mancato giudizio di
prevalenza sulle aggravanti abbia costituito motivo di appello (come si

2

Ritenuto che Matarazzo Rocco ricorre per cassazione avverso la sentenza di

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE
proc. n. 35949/2013 R.G.

evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a p. 2 della sentenza
Impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare

corretto);
Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti;
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 13 marzo 2014.

specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non

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