Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14936 del 19/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14936 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPAGNOLO DANILO N. IL 23/05/1991
avverso la sentenza n. 675/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 19/02/2014

Motivi della decisione
Spagnolo Danilo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Lecce in data 26.10.2012, con la quale è stata confermata
la sentenza di condanna emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Lecce il
13.10.2010, in ordine al reato di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990.
La parte deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale, osservando
che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la quantità di stupefacente a

essere da costoro, al fine di sottrarsi al controllo da parte delle forze dell’ordine,
fossero evenienze indicative della destinazione allo spaccio della droga detenuta.
L’esponente si sofferma sulla dinamica del fatto per cui è causa e ritiene che i
giudici di merito avrebbero dovuto ritenere sussistente l’ipotesi della connivenza
non punibile.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che il ricorrente propone censure non consentite nel giudizio di
legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come
pure l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla
esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata
motivazione, immune da incongruenze di ordine logico. Come è noto la
giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da
risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di
verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass.
24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999;
n. 6402/1997). Più specificamente si è chiarito che “esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e
per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass.
sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Ed invero, in sede di legittimità non sono
consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono
nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal
giudice di merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. VI
sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Del resto, nel
caso di specie, la Corte di Appello ha espressamente considerato, sviluppando un

disposizione di Spagnolo e del coimputato minorenne e che la condotta posta in

percorso logico argomentativo che non presenta aporie di ordine logico rilevabili in
sede di legittimità, che la sussistenza dell’ipotesi delittuosa in addebito, in una con
la prova della destinazione allo spaccio della droga detenuta dal ricorrente,
discendeva dalle seguenti evenienze: Spagnolo aveva la disponibilità di sostanza
stupefacente idonea al confezionamento di ben 122 dosi di marijuana; non risulta
lo stato di tossicodipendenza del predetto imputato; Spagnolo, alla vista dei
verbalizzanti, aumentò la velocità di marcia del veicolo, al fine di eludere il

gettare dal finestrino parte della droga.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 19 febbraio 2014.

controllo da parte delle forze dell’ordine e consentire al passeggero, minorenne, di

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