Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14934 del 09/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14934 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIRRIOLO LUIGI N. IL 31/08/1975
avverso la sentenza n. 1087/2013 TRIBUNALE di PALERMO, del
19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
Data Udienza: 09/12/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che non può tenersi conto della sopravvenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso,
atteso che la stessa non è stata depositata direttamente in cancelleria ma risulta ivi
pervenuta per altra via, e la sottoscrizione non risulta autenticata;
– che, ciò premesso, il ricorso va comunque dichiarato inammissibile per la ragione
originariamente rilevata, non risultando che l’accordo intervenuto fra le parti
comprendesse anche il riconoscimento delle attenuanti generiche né sussistendo
ragione alcuna per la quale, in assenza di tali attenuanti, l’accordo dovesse essere
respinto dal giudice (non avendo questi possibilità alcuna di modificarlo);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a BIRRIOLO Luigi, per il reato di furto aggravato, la pena concordata con la
pubblica accusa nella misura di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, più
euro 200 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche;
– che è successivamente pervenuta in cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso,
a firma apparente dello stesso ricorrente;