Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14932 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14932 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALENTE FRANCO N. IL 17/02/1958
avverso la sentenza n. 9591/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per assoluto ed evidente difetto dei
requisiti minimi di specificità dei motivi, constando esso soltanto di affermazioni
puramente assertive accompagnate da generici richiami a noti e pacifici principi
giurisprudenziali in materia di motivazione delle sentenze, senza la benché minima
indicazione delle specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, sarebbe da
ritenersi che essi siano stati disattesi;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza la corte d’appello di Roma, nel confermare il
giudizio di penale responsabilità di VALENTE Franco in ordine al reato di furto
aggravato, riconobbe in favore dello stesso, oltre alle già concesse attenuanti
generiche, anche l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., con giudizio di prevalenza
sulle aggravanti, ivi compresa la contestata recidiva, e, per l’effetto, ridusse la pena
da mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa a mesi due di reclusione ed euro 60 di
multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando vizio di motivazione per non avere, in sostanza, la corte
territoriale fornito adeguato supporto logico alla propria decisione;

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