Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14931 del 09/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 14931 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LACATUS IONEL N. IL 30/01/1982
SCHEIN LOSIF N. IL 16/06/1980
avverso la sentenza n. 2729/2012 TRIBUNALE di RIMINI, del
10/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, non contestandosi che le pene
applicate fossero esattamente corrispondenti a quelle concordate e non vedendosi (né
spiegandosi) per quale ragione esse sarebbero state da considerare, da parte del
giudice, come talmente inadeguate per eccesso da imporre al medesimo giudice, non
potendo egli modificarle in alcun modo, la reiezione dell’accordo intervenuto fra le
parti;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascun ricorrente;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tali LACATUS Ionel e SCHEIN Losif, per il reato di cui all’art. 496 c.p. a ciascuno
di essi ascritto, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura, quanto al
primo, di mesi sei di reclusione e, quanto al secondo, di mesi cinque e giorni dieci di
reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con distinti ma
identici atti, la comune difesa degl’imputati lamentando, come unico motivo,
l’eccessività della pena;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA