Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14930 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14930 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GENNARO ANGELO N. IL 04/07/1967
avverso la sentenza n. 5304/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome basato su affermazioni del tutto
assertive e generiche, le quali, inoltre, non tengono alcun conto del noto e consolidato
orientamento giurisprudenziale, quale espresso, fra le più recenti, da Cass. II, 26
giugno — 18 settembre 2009 n. 36245, Denaro, RV 245596, secondo cui: “La
specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantita’ di pena irrogata, specie
in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, e’ necessaria soltanto se la
pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo
altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133
cod. pen. le espressioni del tipo: <>, «pena equa>> o <>, come pure il richiamo alla gravita’ del reato o alla capacita’ a
delinquere”;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza la corte d’appello di Roma, investita di gravame
proposto da DI GENNARO Angelo avverso la sentenza di primo grado con la quale
era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 200 di multa per i
reati, uniti per continuazione, di cui agli artt. 497 bis, comma I, c.p. (capo A), 496
c.p. (capo B) e 468 c.p. (capo C), riqualificò i fatti di cui ai capi A e C come
inquadrabili nelle previsioni di cui all’art. 497 bis, commi I e II,c.p., e, fermo
restando l’avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di
equivalenza anche rispetto all’aggravante di cui al comma secondo dell’art. 497 bis
c.p., ridusse la pena a mesi otto e giorni dieci di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando vizio di motivazione in ordine alla determinazione della
pena, la quale — si sostiene — avrebbe potuto essere contenuta nei limiti dei minimi
edittali;

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