Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1493 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1493 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Moulat Hicham, n. in Marocco il 05/12/1976;

avverso la sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Bergamo in data
04/07/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Moulat Hicham ha presentato ricorso avverso la sentenza del g.u.p. presso il
tribunale di Bergamo con cui è stata disposta l’applicazione della pena di anni
due e mesi otto di reclusione e 14.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 73,
comma 1 bis, del d. P.R. n. 309 del 1990 (per avere importato novanta ovuli
contenenti complessivamente 900 grammi di hashish) nonché la confisca dello
stupefacente in sequestro.

Data Udienza: 11/12/2013

I

Con un unico motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine agli elementi
di fatto e di diritto su cui la decisione è stata fondata nonché circa l’intervenuta
confisca della somma di denaro in sequestro.

2. Il ricorso è inammissibile.
Quanto in primo luogo alla censura in ordine alla mancanza di motivazione circa
gli elementi di fatte e di diritto della decisione, la stessa, oltre ad essere del tutto
generica, posto che non è accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni
che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai
sensi dell’ art. 129 c. p. p., (Sez. 4, n. 41408 del 17/09/2013, Mazza, Rv.
256401), si pone in contrasto con i principi più volte affermati da questa Corte
secondo cui la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta
delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo della
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c. p. p. (Sez. 5, n.
31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359).
Quanto al profilo della confisca del denaro, la sentenza non ha in realtà affatto
disposto, come emergente dalla motivazione, la confisca di somme di denaro ma
unicamente dello stupefacente in sequestro su cui il ricorrente nulle ha eccepito.

3.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di denaro,
determinata in euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, 1 1 11 dicembre 2013

Il Co

lier est.

Il Presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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