Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14929 del 09/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14929 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAPOLI ANTONINO N. IL 28/05/1954
avverso la sentenza n. 1356/2012 GIP TRIBUNALE di PALMI, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
Data Udienza: 09/12/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto basato su affermazioni del
tutto assertive e generiche, a fronte, per converso, di una motivazione quale è quella
posta a fondamento della sentenza impugnata, nella quale, andandosi ben oltre quello
che sarebbe stato lo stretto necessario (secondo quanto più volte affermato da questa
Corte, con riferimento alle pronunce del genere di quella in esame), risultano
ampiamente e dettagliatamente illustrati gli elementi fattuali ritenuti dimostrativi non
solo dell’assenza delle condizioni per potersi dar luogo a pronuncia assolutoria ai
sensi dell’art. 129 c.p.p. (alla cui sola verifica è, in effetti, tenuto il giudice del c.d.
“patteggiamento”), ma anche, in positivo, della presenza di elementi atti a
comprovare la penale responsabilità dell’imputato;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a NAPOLI Antonino, per i reati, uniti per continuazione, di associazione per
delinquere e concorso in bancarotta fraudolenta, la pena concordata con la pubblica
accusa nella misura complessiva di anni tre e mesi due di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
sussistenza degli elementi costitutivi del concorso di esso imputato nei reati in
questione, potendosi tutt’al più ritenere che vi fosse stata, da parte sua, una condotta
di semplice connivenza non punibile;