Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14927 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14927 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEUCI VINCENZO N. IL 17/01/1976
avverso la sentenza n. 1287/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
27/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo alla pretesa eccessività della pena, la proposta doglianza si
caratterizza per assoluta ed evidente genericità, non risultando in alcun modo
esplicitate le ragioni per le quali la pena inflitta sarebbe da riguardare come eccessiva
al punto da rendere la relativa statuizione censurabile in questa sede e dovendosi anzi
rilevare, al proposito, che essa risulta contenuta nella fascia medio — bassa del
ventaglio compreso tra il minimo ed il massimo edittale, di tal che, secondo il noto e
consolidato orientamento di questa Corte (ved., per tutte, Cass. II, 26 giugno — 18
settembre 2009 n. 36245, Denaro, RV 245596) il giudice non era tenuto, nel
determinarla, a fornire analitica e dettagliata motivazione;
b) con riguardo al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.,
del tutto arbitrario appare l’assunto difensivo secondo il quale il valore del telefono
cellulare oggetto di furto non avrebbe potuto essere che “infimo”, rientrando invece
tra le nozioni di comune esperienza quella che, pur sussistendo “notevole diversità di
valore commerciale dei cellulari attualmente in commercio” (come rilevato
nell’impugnata sentenza e criticamente rimarcato nel ricorso), trattasi comunque di
oggetti che, anche quando rispondenti alla tipologia più economica, presentano un
valore commerciale tale da non potersi ritenere che la loro sottrazione dia luogo ad un
danno da riguardarsi come pressochè totalmente privo di rilevanza, questa essendo la
condizione, secondo il costante orientamento di questa Corte, per potersi parlare di
danno di “speciale tenuità”;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013
DEPOSITATA
Il Presidente
L’ tensore

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di LEUCI Vincenzo alla
pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa per i reati, uniti per
continuazione di furto aggravato di un telefono cellulare, minacce e percosse;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, lamentando l’eccessività della pena ed il mancato riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. relativamente al reato di furto;

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