Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14925 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14925 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HRUSTIC RASEMA N. IL 10/07/1987
HRUSTIC RABIJA N. IL 23/05/1988
avverso la sentenza n. 2449/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni violazione di
legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di
quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie)
specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che la suddetta condizione, o
altra fra quelle previste dalla legge, fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre:
Cass. IV, 11 maggio — 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile
— 1 giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio —30 giugno
2003 n. 27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG
c. Koumya, RV 234824; Cass. I, 10 gennaio —6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin,
RV 236622; Cass. II, 17 novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV
252085);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascuna ricorrente;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tali HRUSTIC Rasema e HRUSTIC Rabija, per il reato di furto aggravato in
concorso, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi quattro di
reclusione ed euro 200 di multa per ciascuna;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti ma
identici atti a propria firma, le imputate, denunciando difetto di motivazione a
sostegno della decisione adottata;

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