Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14923 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14923 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KHEDR ELSHAFIE SHAWKY MOHAMED N. IL 18/10/1973
avverso la sentenza n. 11902/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BERGAMO, del 10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che, anche tenendo conto dei richiamati
principi costituzionali, basta ad escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le
esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata,
qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici elementi,
ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai
quali possa invece desumersi che la suddetta condizione, o altra fra quelle previste
dalla legge, fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio —7
luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693,
Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio — 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV
225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824;
Cass. I, 10 gennaio —6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17
novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tale KHEDR ELSHAFIE SHAWKY Mohamed, per il reato di bancarotta
fraudolenta, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di anni uno, mesi
nove di reclusione ed euro 400 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, lamentando difetto di motivazione, in violazione dei principi affermati
negli artt. 25, comma II, 27, comma II, e 111 Cost., a sostegno della decisione
adottata;

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