Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14921 del 09/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 14921 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISASALE FRANCESCO N. IL 18/01/1985
avverso la sentenza n. 1560/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che, per un verso, la difesa
ripropone, come elemento che avrebbe dovuto dar luogo alla concessione delle
attenuanti generiche, quello costituito dalla confessione, la quale, in realtà, oltre a non
poter essere ritenuta, di per sé, in linea di principio, come necessariamente dotata del
carattere della decisività ai fini che qui interessano, risulta anche essere stata oggetto
di specifica valutazione da parte della corte territoriale, la quale ha motivatamente
escluso che ad essa potesse attribuirsi una particolare valenza, siccome determinata
essenzialmente dal fatto che l’imputato, a seguito di indicazione da parte del
complice, era stato arrestato a distanza di poche ore dal fatto; per altro verso, la stessa
difesa, nell’asserire apoditticamente che l’imputato sarebbe gravato da un solo
precedente penale, non si preoccupa di confutare in modo specifico quanto affermato
nell’impugnata sentenza, secondo cui egli avrebbe invece subito molteplici condanne
per evasione, associazione per delinquere, rapina in concorso, detenzione e porto
illegale di armi, ricettazione, furto aggravato ed altro;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza la corte d’appello di Catania, nel confermare il
giudizio di penale responsabilità di PISASALE Francesco in ordine al reato di furto
aggravato, ridusse tuttavia la pena inflitta al primo giudice da anni uno e mesi otto di
reclusione ad anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, ferma restando la pena
pecuniaria determinata in euro 200 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando come ingiustificata la mancata concessione delle
attenuanti generiche, a fronte della confessione resa dall’imputato medesimo e della
presenza, a suo carico, di un solo precedente penale, costituito da una condanna
divenuta definitiva nel 2004 e la cui pena era già stata scontata;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA