Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1492 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1492 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PANE SUSANNA MARIA TERESA N. IL 14/09/1958
avverso la sentenza n. 41/2011 TRIBUNALE di MANTOVA, del
25/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA’
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.-CietiL„
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 29/11/2012

Ritenuto in fatto

Nel suo atto di impugnazione la difesa deduceva con unico motivo insussistenza dell’elemento
oggettivo del reato, in uno con l’aggravante (depenalizzata l’ipotesi semplice) del pericolo per
l’incolumità delle persone: il pericolo non era mai stato accertato da soggetti qualificati ma era
solo stato desunto dalle fotografie in atti e dalla deposizione del teste Comunian, agente della
polizia municipale, che in’ riferimento al sopralluogo compiuto il 17/4/09 a seguito di lamentele
telefoniche di vicini di casa riferiva di “distacco di intonaci e tegole a terra” (elementi tuttavia
non risultanti dalle foto scattate in quell’occasione dalla polizia stessa), mentre a fronte dei fili
elettrici ravvisati come non correttamente fissati ai muri non era stato verificato se l’immobile
fosse allacciato alla rete elettrica. Su quella sola base la successiva ordinanza del sindaco del
18/6/09 (ben due mesi dopo), cui l’imputata non avrebbe tempestivamente ottemperato. In
realtà i lavori di messa in sicurezza venivano compiuti a cura del marito della Pane il 24/8/09.
Concludeva per l’assoluzione dell’imputata dal reato ascritto perché il fatto non sussiste (ai
sensi del 1° o 2° comma dell’art. 530 cpp) o per la riconduzione del fatto nell’ipotesi semplice
(per l’assenza di pericolo), con sua conseguente assoluzione perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso, la difesa presente si riportava ai motivi di impugnazione.
Considerato in diritto
Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. La difesa tende indebitamente, in un
giudizio che può essere solo di legittimità, a sovrapporre le proprie valutazioni di fatto a quelle
correttamente e compiutamente effettuate dal giudice di merito. Questi ha dato atto dell’esito
degli accertamenti svolti dagli organi pubblici preposti e dei plurimi elementi da cui emergeva il
pericolo per le persone derivante dal cattivo stato di manutenzione dell’edificio della ricorrente.
La messa in sicurezza, che avrebbe dovuto essere immediata, era intervenuta solo nell’agosto
del 2009, dopo che un secondo accesso del 31 luglio (a seguito di nuova segnalazione del 28)
aveva constatato che la situazione era rimasta invariata.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento di una adeguata sanzione pecuniaria (art. 616 cpp).
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo
e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Roma, 29/11/12

011.10SITATA

Con sentenza 25/1/11 il Tribunale di Mantova condannava Pane Susanna Maria Teresa alla
pena (sospesa e senza menzione) di euro 600 di ammenda per il reato (acc. in Castellucchio, il
30/7/09), in esso assorbito quello di cui all’art. 650 cp (capo a), di omissione di lavori in edifici
che minacciano rovina di cui all’art. 677, co. 3, cp (capo b), con l’aggravante del pericolo per le
persone. Secondo l’accusa, verificata dal giudice di merito, la Pane, proprietaria di un immobile
sito in località Gaburro, str. Abbazia n. 20, ometteva di provvedere ai lavori necessari, relativi
alla sua conservazione e comunque alla sua messa in sicurezza. Di qui la condanna. L’appello
della difesa era convertito in ricorso per cessazione ai sensi degli artt. 593.3. e 568.5. cpp_

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