Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1492 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1492 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
STENTA Paolo, nato a Casacanditella il 10/4/1948
avverso l’ordinanza del 23/4/2013 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Forlì che ha dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto penale
di condanna proposta dal sig. Stenta in quanto non è presente in atti la nomina a
difensore di fiducia dell’Avv. Daniela Saragoni che ha provveduto a sottoscrivere
e depositare l’atto di opposizione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Vincenzo Geraci, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23/4/2013 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Forlì ha dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto penale di
condanna proposta dal sig. Stenta in quanto non è presente in atti la nomina a
difensore di fiducia dell’Avv. Daniela Saragoni che ha provveduto a sottoscrivere
e depositare l’atto di opposizione.

Data Udienza: 11/12/2013

2.

lamentando:
a.

errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in quanto: 1)
vi è in atti la prova che la dichiarazione di opposizione è stata depositata da
persona collaboratrice dello Studio professionale e regolarmente ricevuta
dalla Cancelleria, circostanza che conferma la completezza dell’atto che
altrimenti non sarebbe stato ricevuto; 2) la dichiarazione di opposizione è
sottoscritta non solo dal Difensore, ma anche personalmente dal sig. Stenta,
che ne ha fatto proprio il contenuto sia in termini di volontà di impugnare il
decreto penale di condanna sia in termini di attribuzione di incarico al
Difensore stesso, con la conseguenza che il mancato rispetto delle forme di
cui all’art.96, comma 2, cod. proc. pen. costituisce mera irregolarità (Sez.4,
n.11378 del 31/3/2006, Dimmito) e che non possono sussistere dubbi sulla
chiara volontà dell’indagato di nominare il proprio difensore fiduciario;

b.

vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. posto che la
dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione è stata notificata anche al
Difensore che si assume non nominato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento e che l’ordinanza abbia
applicato la legge processuale in modo errato.
2.

L’esame degli atti impone di rilevare che la motivazione dell’atto

d’impugnazione, sottoscritto dalla sola parte ricorrente, costituisce parte di un
atto complesso datato 22/4/2013 e formato sia dalla manifestazione della
volontà di impugnare il provvedimento giudiziale sia della indicazione del
Difensore di fiducia, che in premessa si afferma nominato come da atto
separato.
3. Questa articolata manifestazione di volontà risulta espressa dalla parte
personalmente con propria sottoscrizione, autenticata dal Difensore: si tratta,
dunque, di atto che contiene tutti i requisiti formali sia della nomina del difensore
(dichiarazione sottoscritta dal nominante con autentica da parte del nominato e
successivo deposito da parte di persona dello Studio professionale, come da
timbro di ricezione), il tutto nel rispetto dell’art.96 cod. proc. pen., sia dell’atto
di impugnazione (indicazione del provvedimento impugnato e sintetica
esposizione dei vizi lamentati con atto a firma personale dell’opponente), nel
rispetto degli artt.571, 581 e 582 cod. proc. pen.

2

.

Avverso tale decisione il sig. Stenta propone ricorso in sintesi

4

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’ordinanza dev’essere
annullata senza rinvio ex art.620 cod. proc. pen. e gli atti restituiti al Tribunale di
Forlì per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone restituirsi gli atti al
Tribunale di Forlì.

Così deciso il 11/12/2013

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