Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14919 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14919 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEDALINO CARMELO N. IL 19/07/1971
avverso la sentenza n. 4640/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo alla pretesa eccessività della pena, trattasi di doglianza basata
soltanto su valutazioni puramente soggettive e di mero fatto, a fronte, peraltro, della
più che adeguata motivazione sulla base della quale la corte territoriale ha respinto la
richiesta di riduzione avanzata con l’atto di appello, ponendo in luce, oltre alla
recidiva reiterata e specifica di cui l’imputato era gravato, anche la gravità del fatto,
rivelata dalla predisposizione di un autocarro per l’asportazione della cisterna e
dall’uso della fiamma ossidrica per distaccarla dal suo alloggiamento, come pure
l’ulteriore elemento negativo costituito dall’avvenuto coinvolgimento, nell’azione
furtiva, di un soggetto quattordicenne;
b) con riguardo alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129
c.p.p. (in assenza, per quanto risulta dalla non contestata sintesi dei motivi d’appello
riportata nella sentenza impugnata, che essi investissero anche il giudizio di
colpevolezza), vale osservare che tale doglianza si base su affermazioni del tutto
assertive e generiche, alle quali, pertanto, non può, in questa sede, attribuirsi
rilevanza alcuna;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di PEDALINO Carmelo
alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, più euro 400 di multa, per il reato du
furto pluriaggravato di una cisterna;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, lamentando l’eccessività della pena, a fronte dell’asserita modestia
del fatto e della scarsa rilevanza dei precedenti penali figuranti a suo carico ed
aggiungendo anche che egli, nell’esercizio della sua attività di raccoglitore e rottami
ferrosi, aveva comunque ritenuto di potersi legittimamente impossessare della
cisterna in questione, apparendo essa in disuso, per cui sarebbe stata da pronunciare,
a suo avviso, sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.;

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