Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14918 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14918 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BILLECI LIBORIO N. IL 29/01/1990
avverso la sentenza n. 1338/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che, per un verso, le invocate
attenuanti generiche risultano già concesse, sia pure con giudizio di sola equivalenza
rispetto alle aggravanti (e su tale punto specifico nulla si deduce nell’atto di gravame)
e, quanto alla misura della pena, la stessa appare ampiamente ricompresa nella fascia
medio-bassa del ventaglio tra il minimo ed il massimo edittale, di tal che non si vede
sulla base di quali elementi, valutabili in questa sede, essa possa riguardarsi come
eccessiva;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di BILLECI Liborio alla
pena di mesi sei di reclusione ed euro 140 di multa che gli era stata inflitta all’esito
del giudizio di primo grado, condotto con il rito abbreviato, per il reato di furto
aggravato di un registratore di cassa sottratto dall’interno di un esercizio
commerciale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche valutate come
equivalenti alle conteste e ritenute aggravanti di cui all’art. 625, nn. 2 e 5, e 112 n. 4,
c.p.,
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e
l’eccessività della pena;

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