Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14917 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14917 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GERVASI GIOVANNI N. IL 21/03/1961
avverso la sentenza n. 5192/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto meramente ripropositivo di
analoga doglianza già sottoposta all’attenzione del giudice d’appello, il quale ha
fornito al riguardo adeguata risposta, ponendo in luce, per un verso, il carattere del
tutto approssimativo dell’orario indicato dal Picenni; per altro verso l’esistenza di una
imponente massa di decisivi elementi probatori a carico del prevenuto, quali
costituiti, in particolare, dal fatto che egli era stato visto da un appartenente alla
Guardia di finanza, occasionalmente presente nelle vicinanze, il quale, oltre ad aver
annotato il numero di targa del veicolo con cui lo aveva visto allontanarsi subito dopo
il furto, era anche riuscito a scattare delle fotografie che lo riproducevano e che aveva
poi prodotto in atti, dopo avere fin dall’inizio reso edotta l’autorità giudiziaria
procedente della loro esistenza;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, GERVASI
Giovanni fu ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di alcuni oggetti
sottratti, previa effrazione, dall’interno di un’autovettura in sosta;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando vizio di motivazione in ordine alla ritenuta identificabilità
dell’autore del fatto in esso imputato, nonostante che dall’acquisita deposizione di un
teste (tale Picenni) risultasse che egli si era trattenuto in altra località fino alle ore
13.00 e, quindi, in orario incompatibile con quello, compreso tra le 12.20 e le 12.30
circa, nel quale il fatto medesimo, secondo quanto riferito dalla persona offesa, era
avvenuto;

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