Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14914 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14914 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOSETTO ROBERTO N. IL 06/03/1985
avverso la sentenza n. 4680/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto basato essenzialmente sulla
rappresentazione di elementi e di valutazioni di mero fatto, del tutto privi di
qualsivoglia carattere di almeno potenziale decisività, a fronte, peraltro, della più che
esauriente motivazione (pressoché totalmente ignorata nell’atto di gravame), offerta
dalla corte territoriale, la quale ha posto in luce come l’imputato, a mezzo di un
telefono cellulare di cui egli era poi risultato titolare (ed il cui numero, quindi, non
era stato da lui spontaneamente fornito alla persona offesa, come si lascia invece
intendere nel ricorso) , avesse preso contatto con il Bettoni, esercente attività di
allevatore di cani, onde fissare un appuntamento nei pressi di un campo nomadi, in
vista della vendita di un cucciolo; il che aveva messo in sospetto il Bettoni, essendo
questi rimasto vittima, poco tempo prima, nello stesso luogo, della sottrazione di un
altro cucciolo, per cui aveva chiesto ed ottenuto la presenza di alcuni agenti della
polizia locale, in abito civile, due dei quali avevano preso posto a bordo della sua
vettura, ove anch’egli si trovava avendo con sé il “trasportino” con il cucciolo di
razza “chihuahua”; dopodichè, presentatosi l’attuale ricorrente, lo stesso aveva
strappato il “trasportino” con il cucciolo dalle mani del Bettoni, tentando quindi di
darsi alla fuga ma venendo subito bloccato dai due agenti; ricostruzione, questa, che,
di per sé, non presenta, all’evidenza, alcuna carattere di inverosimiglianza e che,
d’altra parte, risulta basata sulle dichiarazioni, oltre che della persona offesa, anche
degli appartenenti alla polizia locale Fragassi e De Besi, sulla cui veridicità e
precisione non risulta neppure prospettata alcuna ragione di dubbio;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, LOSETTO
Roberto fu ritenuto responsabile del reato di tentato furto con strappo di un cucciolo
di cane di razza “chihuahua” detenuto da Bettoni Giuseppe;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato denunciando violazione dell’art. 192 c.p.p., sull’assunto che la corte
territoriale non avrebbe adeguatamente valutato alcune circostanze di fatto che
avrebbero dovuto indurre a porre in dubbio la veridicità della ricostruzione
02We,40 ,49″
accusatoria, quali, in particolare, il fatto che il tentativo di furto sarebbe a3Aite-alla
presenza di due appartenenti alla polizia locale che, sia pure in abiti civili, si
trovavano a bordo dell’autovettura della persona; il fatto che quest’ultima non avesse
opposto alcuna resistenza all’azione asseritamente posta in essere dal ricorrente; il
fatto che quest’ultimo aveva lui stesso fornito alla persona offesa il proprio numero di
cellulare, mediante il quale avrebbe potuto facilmente essere identificato;

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

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