Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14913 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14913 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOCULLO EMILIO N. IL 18/05/1967
DEL TURCO ELENA N. IL 29/05/1974
nei confronti di:
PAVIN PAOLO N. IL 09/11/1968
PAVIN GIANCARLO N. IL 11/11/1940
avverso la sentenza n. 365/2010 GIUDICE DI PACE di PADOVA, del
10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, per la pregiudiziale ed insuperabile
ragione costituita dal fatto che esso risulta proposto da soggetto non legittimato, tale
dovendosi ritenere la parte civile che, come nella specie, sottoscriva in proprio l’atto
di gravame, potendo essa ricorrere per cassazione solo a mezzo di difensore munito
di procura speciale (ved. in tal senso, fra le altre, Cass. V, 15 luglio — 17 novembre
2009 n. 43982, p.c. in proc. Di Benedetto, RV 245429), dal momento che, secondo il
noto e consolidato orientamento di questa Corte, la possibilità, prevista dall’art. 613,
comma 1, c.p.p., che la parte provveda personalmente alla presentazione del ricorso,
è da intendersi limitata al solo imputato e non ad altri soggetti tra i quali, in
particolare, la persona offesa, ancorchè costituita parte civile (in tal senso, per tutte,
Cass. S.U. 16 dicembre 1998 — 19 gennaio 1999 n. 24, Messina ed altro, RV 212077);
principio, questo, al quale, secondo una parte minoritaria della giurisprudenza (Cass.
III, 22 giugno — 26 settembre 2011 n. 34779, T., RV 251246; Cass. VI, 4 giugno — 1
settembre 2010 n. 32563, Egiziano ed altro, RV 248347), potrebbe derogarsi solo in
presenza della condizione (inesistente, però, nel caso in esame) che la sottoscrizione
della persona offesa sia autenticata da difensore cassazionista e che sussistano
ulteriori elementi idonei a far ritenere che con l’autentica della firma lo stesso
difensore abbia anche inteso far proprio il contenuto dell’atto (come, ad esempio, nel
caso che quest’ultimo risulti redatto su carta intestata dello studio legale;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza il giudice di pace di Padova mandò assolti Pavin
Paolo e Pavin Giancarlo dai reati di ingiurie e minacce in danno di LOCULLO
Emilio e DEL TURCO Elena;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con atto a loro
firma esclusiva, le persone offese, costituitesi a suo tempo parti civili, lamentando
violazioni di norme processuali in materia di ammissione ed assunzione di testimoni;

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