Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14912 del 09/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 14912 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SELLAN SERGIO N. IL 30/04/1970
avverso il decreto n. 2930/2012 GIP TRIBUNALE di LATINA, del
04/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) la pretesa inadeguatezza o anche erroneità della motivazione posta a base del
provvedimento impugnato non può in alcun modo valere a rendere quest’ultimo
tacciabile di abnormità, essendo questa ipotizzabile soltanto con riferimento al
contenuto decisorio del provvedimento medesimo;
b) la legge non accorda al soggetto nei cui confronti sia stato instaurato
procedimento penale alcuna possibilità di impugnazione del provvedimento di
archiviazione con il quale detto procedimento sia stato definito, salvo che esso
contenga (il che, nella specie, non risulta neppure dedotto) statuizioni diverse ed
ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge; il che esclude, a maggior ragione, che il
provvedimento medesimo possa essere oggetto di gravame con riferimento al
contenuto della sua motivazione;
c) in ogni caso il proposto gravame sarebbe anche da considerare pacificamente
tardivo, recando esso la data del 18 febbraio 2013 e risultando, dalla stessa lettura
della memoria difensiva, che già dal 18 gennaio 2013 il ricorrente era a piena
conoscenza del provvedimento in questione, tanto da aver avanzato una richiesta,
respinta dal giudice il 21 gennaio successivo, di correzione della motivazione, sotto il
profilo della sua pretesa riconducibilità ad un errore materiale;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.

RILEVATO IN FATTO:
– che con il provvedimento di cui in epigrafe fu accolta la richiesta di archiviazione 11
degli atti del procedimento penale a suo tempo instaurato a carico di SELLAiiSergio seu
per il reato di cui all’art. 483 c.p.;
– che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del
Sellan, denunciandone l’abnormità sull’assunto che esso, siccome adottato “de plano”
e motivato soltanto sulla base dell’affermazione secondo cui non vi erano “elementi
sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio”, avrebbe comportato una lesione del
diritto di difesa del ricorrente; tesi, questa, poi ribadita e meglio illustrata in una
successiva memoria, nella quale si sostiene, in sintesi e nell’essenziale, che, essendo
il ricorrente un sottufficiale della Gullia di Finanza, la suddetta motivazione, in
quanto inidonea ad escludere (come invece sarebbe stato doveroso), anche l’astratta
configurabilità del reato in questione (siccome a suo tempo ipotizzata soltanto perché
esso ricorrente, in occasione di una verifica fiscale da lui subita, avrebbe fatto inserire
a verbale dichiarazioni giustificative che poi sarebbero risultate non veritiere),
avrebbe potuto avere effetti ingiustamente pregiudizievoli sul piano disciplinare;

À

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA