Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14911 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14911 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMBROSIO DONATO N. IL 07/04/1958
avverso la sentenza n. 3239/2010 TRIBUNALE di NOLA, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto la pena applicata risulta del
tutto corrispondente a quella indicata nell’accordo raggiunto fra le parti, nulla
rilevando, quindi, il fatto che, a causa di quello che ben potrebbe essere stato un
semplice errore materiale, le attenuanti generiche (da valutarsi, secondo i termini di
detto accordo, quali riportati nella prima parte dell’impugnata sentenza, come
equivalenti all’aggravante), siano poi state indicate come prevalenti tanto nella
motivazione (contrariamente a quanto si afferma nel ricorso) quanto nel dispositivo,
posto che, comunque, la suddetta pena ben sarebbe stata compatibile anche con un
effettivo giudizio di prevalenza;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

RILEVATO IN FATTO:
-che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
ad AMBROSIO Donato, per il reato di furto aggravato di energia elettrica, previo
riconoscimento delle attenuanti generiche valutate come prevalenti sull’aggravante, la
pena concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi otto di reclusione ed
euro 200 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando come causa di nullità la divergenza tra la
motivazione, nella quale le attenuanti generiche sarebbero indicate come equivalenti
all’aggravante, ed il dispositivo, nel quale sono indicate come prevalenti;

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