Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1491 del 29/11/2012
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1491 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FOLGORI FABIO N. IL 08/10/1955
avverso la sentenza n. 5533/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA’
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ewl..A, 40 tpj.„ L
nht,A-0 dose,a._ ‘I-eche ha concluso per 42, ed.umAittio.24.u.u…d2
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
C-5
Data Udienza: 29/11/2012
Ritenuto in fatto
Ricorreva per cassazione la difesa del Folgori, deducendo: 1) nullità della sentenza perché il
decreto di citazione a giudizio era stato notificato all’imputato a Monza (via G. Ferrari 35) e le
successive al difensore ex art. 161.4. cpp benché fin dal 27/7/07 fosse stata comunicata, con
deposito in cancelleria, l’elezione di domicilio a Roma (largo Lucio Apuleio 5); 2) violazione di
legge per l’omessa dichiarazione di prescrizione del reato, non più aggravato dalla bancarotta
documentale e in assenza della recidiva specifica infraquinquennale contestata nelle sentenze
di merito (una precedente condanna in Bologna per bancarotta fraudolenta essendo divenuta
definitiva il 7/3/00 e quindi dopo la commissione del reato presentemente giudicato).
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata. Nessuno compariva per l’imputato.
Considerato in diritto
Il ricorso, manifestamente infondato in entrambi i motivi, è inammissibile. Quanto al primo
motivo di nulla può dolersi l’imputato, dopo la nuova elezione di domicilio egli avendo avuto
modo di difendersi in tutte le sedi di giudizio. Insegna al proposito la sentenza a S.U. Palumbo
(n. 119 del 27/10/04, dep. 7/1705, rv. 229539), che “in tema di notificazione della citazione
dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cpp ricorre soltanto nel caso
in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in
forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva
dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia
stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale
consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cpp”. Quanto al secondo motivo è
agevole verificare, anche senza considerare aggravamenti o recidive, che il reato di bancarotta
patrimoniale residuato in capo al Folgori si prescrive (dopo 22 anni e 6 mesi dalla dichiarazione
di fallimento) il 16/10/2013 (e in tal senso si è già pronunciata la sentenza di annullamento di
questa Corte, osservando come il processo – emessa il 15/12/99 la sentenza di primo grado si trovasse in fase di appello 1’8/12/05, data di entrata in vigore della L n. 251/05, modificativa
dell’art. 157 cp).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento di una adeguata sanzione pecuniaria (art. 616 cpp).
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo
e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Roma, 29/11/12
~TATA
IN CANCELLERIA
cons. est.
11 BEH.
20
Con sentenza 28/4/11 la Corte di Appello di Milano, in sede di rinvio dalla S.C. di Cassazione
del 15/7/08, che annullava la sentenza 24/9/07 della stessa Corte di Appello limitatamente alla
bancarotta documentale contestata a Folgori Fabio insieme alla bancarotta patrimoniale per il
fallimento dichiarato il 16/4/91 della “Panetteria SNC di Bardini Donatella e Bardini Umberto”,
in riforma della sentenza 15/12/99 del Tribunale di Milano, che lo condannava per entrambi i
reati alla pena complessiva di anni 5 di reclusione, assolveva il Folgori dal primo reato perché il
fatto non sussiste e rideterminava la pena inflitta per l’altro in anni 3 di reclusione.