Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1491 del 13/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1491 Anno 2016
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GENNARO PASQUALE N. IL 09/09/1967
avverso la sentenza n. 5186/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale
riforma della decisione di primo grado riduceva nella misura indicata la pena inflitta a
Pasquale Di Gennaro in relazione ai reati contestati.
Escludeva la riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche in considerazione
dei numerosi precedenti penali, espressione di elevata pericolosità dell’imputato
confermata dalle condotte in esame.

vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
invocate non essendo stata adeguatamente valorizzata la condotta collaborativa

-2

e

dell’imputato e lo stato di tossicodipendenza accertato ( LkApu-c.)-e.,- 9-Q29- 1 –c–2 0LJa– e- ‘

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, all’evidenza, muove censure generiche e manifestamente infondate,
avendo la Corte di merito compiutamente motivato in ordine alla esclusione delle
circostanze attenuanti invocate,s 0,-5- 4-“”4″1-:.÷4A-“-t-0-

ow29-0.-

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conse ue di

la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 13 ottobre 2015.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando il

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