Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1491 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1491 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Martello Gianfranco, n. a Venzone il 31/10/1949;

avverso la ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Pordenone in data
02/04/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale A. P. Viola, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Martello Gianfranco ha presentato ricorso avverso l’ordinanza del G.i.p. presso
il Tribunale di Pordenone in data 02/04/2013 che, quale giudice dell’esecuzione,
ha rigettato l’opposizione presentata avverso il provvedimento in data
25/10/2012 con cui si era disposto che i documenti ritenuti di interesse storico archivistico già sequestrati in capo al medesimo e non rivendicati da vari enti
fossero ugualmente restituiti a questi ultimi (come individuati dal perito già
nominato) e non invece allo stesso Martello.

Data Udienza: 11/12/2013

Nel ricorso viene chiarito che :
in data 14/05/2009 era stato operato, con riguardo al reato di cui alli art. 648
c.p. in relazione all’art.173 comma 1, lett. a) del d. Igs. n. 42 del 2004, il
sequestro di oltre 7000 documenti nella sua disponibilità in quanto ritenuti
significativi per una ulteriore verifica sulla provenienza e sull’interesse storico
archivistico;
era stata quindi disposta perizia sul materiale;

culturale;
in data 10/12/2010 era stata quindi disposta l’archiviazione del procedimento
con la restituzione degli atti in sequestro all’indagato;
in data 12/01/2011, tuttavia, su segnalazione dei Carabinieri tutela patrimonio
culturale di Venezia del ministero per i beni e le attività culturali, era stata fissata
udienza in camera di consiglio per deliberare in merito alla restituzione dei beni
stessi;
dopo ulteriori passaggi intermedi, il giudice, con provvedimento del 02/12/2011,
aveva ordinato l’immediata restituzione a Martello dei documenti non compresi in
un elenco finale, inclusivo dei soli beni di interesse pubblico, redatto dal perito
Zagonel Giampaolo all’uopo nominato fissando invece il termine di quattro mesi
per la rivendica della proprietà relativa ai documenti nell’elenco stesso compresi;
esercitata la rivendica da parte di varie autorità, il Martello aveva richiesto la
restituzione dei residui documenti non rivendicati;
in data 25/10/2012, tuttavia il giudice, a parziale modifica della ordinanza
precedente del 02/12/2011, aveva disposto, oltre alla restituzione dei documenti
rivendicati, la consegna agli enti già individuati dal perito anche dei rimanenti già
richiesti dall’indagato;
in data 05/12/2012 era stata quindi interposta opposizione a tale ordinanza
chiedendone la revoca con restituzione dei documenti così come già previsto in
precedenza;
con provvedimento del 02/04/2013 il giudice aveva però rigettato l’opposizione.
Ciò posto, il ricorrente, esponendo anzitutto che i consulenti nominati hanno
concordato nel ritenere il materiale sequestrato nel suo insieme una
campionatura fedele di quanto possibile trovare nei mercati dell’antiquariato non
rappresentando il materiale residuo un valore storico archivistico degno di nota,
lamenta, sotto un primo profilo, l’abnormità dell’iter processuale, posto che il
decreto del 10/12/2010 con cui il giudice aveva disposto l’archiviazione del
procedimento e l’integrale restituzione dei documenti in sequestro non è mai
stato opposto o impugnato sicché il prolungato iter processuale successivo del
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la gran parte del materiale era stata ritenuta di insignificante valore storico e

giudice in funzione di giudice dell’esecuzione deve ritenersi irrituale ed abnorme;
peraltro la buona fede del proprietario vale a legittimarne il titolo non essendo
egli tenuto a dimostrare alcunché; d’altra parte tutti gli enti interessati
avrebbero potuto esercitare la facoltà di rivendica, esercitata invece unicamente
da tredici di essi.
Sotto un secondo profilo censura l’errata interpretazione dell’art. 10, comma 3,
del d. Igs. n. 42 del 2004 in relazione alla definizione di cose che rivestono un

comunque alla intervenuta dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo
14 del decreto legislativo citato, nessuno dei beni in questione appartenendo al
cosiddetto patrimonio reale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L’illustrato sopra iter processuale seguito nella specie, come emergente anche
dagli atti, evidenzia, in adesione alle argomentazioni anche del Procuratore
Generale nella sua requisitoria, la fondatezza del ricorso laddove,
essenzialmente, si lamenta l’illegittimità del rigetto dell’opposizione presentata
avverso il provvedimento del 25/10/2012 con cui il giudice dell’esecuzione ha
disposto, oltre alla restituzione a vari enti pubblici dei documenti già rivendicati
da questi nel termine di quattro mesi che era stato stabilito con il provvedimento
del 02/12/2011 (e sulla quale l’interessato aveva concordato), anche la
consegna degli ulteriori documenti già sequestrati e di cui, con lo stesso
provvedimento del 02/12/2011, era invece stata disposta la restituzione
all’interessato Martello Gianfranco dopo che, in data 10/12/2010, era stata
disposta l’archiviazione del procedimento.
Infatti, premesso che l’ordinanza impugnata si è limitata a trascrivere
integralmente il provvedimento del 25/10/2012 alle cui ragioni, condividendole
in toto, si è dunque richiamata, va osservato che tale ultima decisione è stata
adottata dal giudice “a parziale modifica” del provvedimento del 05/12/2011
senza che nei confronti di quest’ultimo risulti tuttavia essere mai stata interposta
impugnazione da alcuno e senza che nel provvedimento impugnato risultino
esposte circostanze che avrebbero comportato una modificazione del quadro
fattuale formatosi alla data del provvedimento predetto del 05/12/2011, sì che,
nella specie, risulta essere stato violato il principio del ne bis in idem.
Infatti, come già affermato da questa Corte, il principio del ne bis in idem trova
applicazione, in linea generale, anche nel procedimento di esecuzione, in forza
del richiamo che l’art. 678 c. p. p. fa al precedente art. 666, il cui comma 2
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interesse particolarmente importante, essendo tale nozione condizionata

sancisce l’inammissibilità della successiva richiesta, se fondata sui medesimi
presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente, già
rigettata con provvedimento non più impugnabile (tra le altre, Sez. U., n. 34091
del 28/04/2011, Servadei, Rv. 250350, in motivazione; Sez. 5, n. 14983 del
29/01/2010, De Battisti, Rv. 246867; Sez. 6, n. 3586 del 26/11/1993, Busterna,
Rv.196628), tanto che si è appunto stabilito come non sia consentito proporre un
nuovo incidente di esecuzione con riferimento ad una richiesta già respinta con

196544; Sez. 1, n. 2220 del 19/05/1992, Martino, Rv. 191466).
Ciò è, appunto, quanto deve ritenersi, sulla base della stessa esposizione dei fatti
riportata nel provvedimento impugnato, simmetricamente accaduto nella specie,
essendo stato irritualmente “riaperto” ex officio un procedimento di esecuzione
che doveva ritenersi ormai definito, al più, con l’ordinanza del 02/12/2011, con
cui, preso atto della disponibilità del ricorrente alla restituzione di alcuni dei
documenti sequestratigli agli enti pubblici di cui sopra, si era disposta, da un
lato, la restituzione a Martello dei documenti non compresi nel cosiddetto “elenco
Zagonel” e dall’altro la restituzione di quelli invece compresi in detto elenco agli
enti che ne avessero fatto richiesta nel termine di quattro mesi.
La violazione del principio appena ricordato implica dunque l’annullamento senza
rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di
Pordenone per nuovo giudizio sull’opposizione presentata che tenga conto di
quanto qui posto in rilievo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al
Tribunale di Pordenone.
Così deciso in Roma, I’ll dicembre 2013

li co

lie e est.

Il Presidente

provvedimento definitivo (Sez. 1, n. 5613 del 21/12/1993, Lo Casto, Rv.

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