Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14909 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14909 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAMHATTAT SALAH EDDINE N. IL 23/02/1985
avverso la sentenza n. 3536/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome essenzialmente costituito dalla
pura e semplice riproposizione delle doglianze già sottoposte all’attenzione del
giudice d’appello ed alle quali quest’ultimo ha fornito più che adeguata risposta,
ponendo in luce, in particolare:
a) quanfo alla invocata derubricazione, che essa, a parte la mancata prova circa la
effettiva sussistenza delle condizioni di “grave ed urgente bisogno” richieste per la
configurabilità dell’ipotesi di reato prevista dall’art. 626, comma primo, n. 2, c.p., era
resa impossibile, ai sensi del comma secondo del medesimo articolo, dalla presenza
dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c.p., costituita dall’avvenuta forzatura dei
congegni di chiusura delle autovetture dall’interno delle quali l’imputato aveva
tentato di sottrarre delle monete;
b) quanto alla invocata prevalenza delle attenuanti generiche e all’esclusione della
recidiva, che la presenza della precedente condanna per analogo reato di furto
aggravato costituiva (come, in effetti, ben poteva ragionevolmente ritenersi) “segno
della perseverante condotta criminosa del soggetto” e che la pena inflitta (la cui
misura appare, in effetti, all’evidenza, tutt’altro che esorbitante dalla media), era da
considerarsi “adeguata al fatto ed alla personalità del reo”;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millealla cassa
delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di tale LAMHATTAT
Salahéddine alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa che gli era stata
inflitta all’esito del giudizio di primo grado per il reato per il reato di tentato furto
aggravato continuato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, valutate
come equivalenti alle aggravanti, ivi compresa la contestata recidiva ;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, lamentando la mancata derubricazione del fatto in furto lieve per
bisogno, ai sensi dell’art. 626, comma primo, n. 2, c.p. e, in subordine, il mancato
giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e la mancata esclusione della
recidiva;

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