Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14908 del 09/02/2017

Penale Ord. Sez. 7 Num. 14908 Anno 2017
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 2276/2016 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/07/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 09/02/2017

37809/16

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’ imputato A.A. ricorre, personalmente, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Torino che – in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data
8.2.2016, appellata dallo stesso imputato e dal P.M., riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73
comma1 d.P.R. n. 309/90, ha riconosciuto colpevole il predetto imputato condannandolo a
pena di giustizia.

Il ricorso è inammissibile perchè generico ed in fatto rispetto alla ineccepibile giustificazione
fornita dalla sentenza con la quale il ricorrente non si confronta, con la quale si è affermata la
destinazione illecita dello stupefacente ed esclusa l’ipotesi lieve sulla base dell’elevato numero
di dosi ricavabili (160 dosi singole medie di cocaina),a1 confezionamento, alla presenza del
bilancino e della sostanza da taglio, custodita insieme allo stupefacente.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 2.000,00.

P. Q. P4.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 9.2.2017
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il ricorrente deduce:
– vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla affermazione di responsabilità in
relazione alla ritenuta destinazione a terzi dello stupefacente ed al mancato riconoscimento
della ipotesi lieve rispetto all’insufficiente dato quali-quantitativo ed alla sola presenza del
bilancino.
– violazione della regola dell’onere della prova, essendosi fondata la responsabilità su
presunzioni.

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