Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14906 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14906 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ELIA PASQUALINO N. IL 26/02/1963
avverso la sentenza n. 354/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
21/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

D EPOSITATA
IN

CANCELLERIA
Sezione Vii Penale

31 MAR 2014
#P
Gi

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
-che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, per un verso, secondo il noto e
consolidato orientamento di questa Corte, non costituisce causa di nullità la mancata
pronuncia di apposita ordinanza con la quale il giudice d’appello respinga la richiesta
di rinnovazione parziale del dibattimento, essendo, al contrario, necessario e
sufficiente che le ragioni del non accoglimento di detta richiesta siano ricavabili,
anche per implicito, dalla motivazione della sentenza (in tal senso, fra le altre: Cass.
I, 6 maggio — 31 agosto 1994 n. 9351, Fanciullini, RV 199833; Cass. II, 16 aprile —
15 maggio 1997 n. 4467, Tassinari, RV 207830; Cass. I, 15 luglio —29 luglio 1997 n.
7585, Vidali, RV 208330; Cass. V, 20 gennaio — 4 aprile 2005 n. 12443, Unis, RV
231682); per altro verso, nel caso in esame, la sentenza impugnata contiene adeguata
giustificazione (del tutto ignorata nel ricorso), del mancato accoglimento della
richiesta in questione, avendo la corte d’appello posto in luce come fosse stata
proprio la difesa a chiedere ed ottenere, in primo grado, l’escussione del teste
Boulunos, il quale, però, non aveva affatto confermato di essere stato lui a
consegnare all’imputato ( come da lui sostenuto) l’autovettura corredata della falsa
carta di circolazione, e come non si comprendesse la ragione dell’ escussione del
Campana, trattandosi di soggetto il quale, oltre a non essere stato indicato
dall’imputato, avrebbe svolto attività, secondo quanto riferito dal suddetto teste, “con
riferimento a vettura diversa da quella per cui è causa”; e ciò non senza considerare
che nel ricorso non risulta indicata alcuna specifica ragione per la quale le
dichiarazioni del Boulunos sarebbero state da ritenere mendaci o, comunque,
inattendibili;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millealla cassa
delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

RILEVATO IN FATTO:,
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, D’ELIA
Pasqualino fu ritenuto responsabile del reato di cui all’art.489, in relazione all’art.
476 c.p. per aver fatto uso di una carta di circolazione contraffatta;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando inosservanza dell’art. 603 c.p.p. per avere la corte
territoriale omesso di pronunciare apposita ordinanza a giustificazione del mancato
accoglimento della richiesta difensiva di rinnovazione parziale del dibattimento per
l’assunzione della deposizione testimoniale di tale Campana Lorenzo, “al fine di
verificare la veridicità di quanto sostenuto dal teste Boulunus Dibo nell’udienza del 6
maggio 2008”;

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