Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14905 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14905 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STAN MIHAI ALEXANDRU N. IL 03/10/1987
avverso la sentenza n. 150/2013 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
del 21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, non si
deduce, né tanto meno risulta dimostrato, che detto giudizio fosse compreso
nell’accordo raggiunto fra le parti, per cui non si vede quale sia pur ipotetico
fondamento possa riconoscersi alla proposta doglianza;
b) con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena,
parimenti non si deduce, né risulta in alcun modo rilevabile dagli atti, che la
richiesta di applicazione della pena fosse stata subordinata all’applicazione del
suddetto beneficio o che la stessa fosse stata comunque ricompresa nell’accordo
intervenuto fra le parti, per cui appare sufficiente, al riguardo, richiamare il noto e
consolidato orientamento giurisprudenziale (del tutto ignorato, però, nell’atto di
gravame) secondo cui, nel procedimento previsto dall’art. 444 c.p.p., la sospensione
condizionale non può essere concessa d’ufficio dal giudice (in tal senso, fra le altre:
Cass. IV, 6 dicembre 1995 — 3 gennaio 1996 n. 4030, Merlo, RV 203310; Cass. VI, 9
giugno — 18 luglio 1997 n. 7109, Lauretta ed altri, RV 208236; Cass. V, 23 giugno —
5 ottobre 1998 n. 4121, Pellino, RV 211506; Cass. V, 23 giugno — 5 ottobre 1998 n.
4124, Foti, RV 211508; Cass. IV, 21-31 ottobre 2008 n. 40950, Ciogli, RV 241371);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tale STAN Mihail Alexandru, per il reato di furto aggravato, la pena concordata con
la pubblica accusa nella misura di di mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa,
previo riconoscimento delle attenuanti generiche, valutate come equivalenenti alla
contestata aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c.p.;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, lamentando come ingiustificati il mancato giudizio di prevalenza delle
attenuanti generiche e la mancata concessione della sospensione condizionale della
pena;

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