Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14903 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14903 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI CRISTINO ANDREA N. IL 22/03/1971
avverso la sentenza n. 5421/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che le proposte doglianze altro
non esprimono, in buona sostanza, se non un generico dissenso rispetto alle
valutazioni operate dalla corte territoriale, a sostegno delle quali non occorreva
specifica ed analitica motivazione, avuto riguardo al noto e consolidato orientamento
giurisprudenziale secondo cui una tale motivazione non è necessaria quando, come si
verifica nella specie, il giudice, nella determinazione del trattamento sanzionatorio
(nell’ambito del quale va ricompresso anche l’aumento di pena per i reati “satelliti”,
quando ricorra l’ipotesi della continuazione), si attenga ad una misura che, pur non
coincidendo con i limiti edittali, non si discosti, tuttavia, dalla media (ved., in tal
senso, fra le altre, Cass. II, 26 giugno — 18 settembre 2009 n. 36245, Denaro, RV
245596);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza la corte d’appello di Milano, nel dichiarare estinti
per prescrizione alcuni dei reati per i quali DI CRISTINO Andrea aveva riportato
condanna all’esito del giudizio di primo grado, rideterminò per gli altri, uniti per
continuazione (furti pluriaggravati, danneggiamento, ingiurie, minacce, omissione di
soccorso a seguito di incidente stradale), la pena complessiva, fermo restando
l’avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche valutate come equivalenti alle
aggravanti ed alla contestata recidiva, in anni uno e mesi due di reclusione più euro
435 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in
generale e con specifico riferimento agli aumenti di pena operati a titolo di
continuazione;

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