Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14902 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14902 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARSELLA FRANCESCO N. IL 03/02/1985
avverso la sentenza n. 2401/2012 TRIBUNALE di FROSINONE, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, lo stesso si basa sulla prospettazione di elementi di
mero fatto che, oltre a non essere in alcun modo verificabili in questa sede, non
appaiono neppure dotati, di per sé, di riconoscibile decisività ai fini della esclusione
del reato addebitato al ricorrente, il quale sarebbe stato da ritenere comunque
consumato all’atto in cui era avvenuta la declinazione delle false generalità agli
agenti operanti, nulla rilevando che ad essa avesse poi fatto seguito, sia pure a breve
distanza di tempo, la declinazione delle generalità vere;
b) con riguardo al secondo motivo, vale osservare che non risulta neppure dedotto
né, tanto meno, comprovato, che l’accordo intervenuto fra le parti comprendesse la
concessione delle attenuanti generiche, di tal che non si vede a quale titolo ci si possa
lamentare, in questa sede, che essa non abbia avuto luogo;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a SCARSELLA Francesco, per i reati di inosservanza degli obblighi inerenti alla
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e false dichiarazioni sulla propria identità
personale, uniti per continuazione, la pena concordata con la pubblica accusa nella
misura di mesi dieci di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando “erronea applicazione e interpretazione della legge
penale”:
1) in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di false dichiarazioni, sull’assunto
che non vi sarebbe stata alcuna possibilità di inganno dei pubblici ufficiali cui dette
dichiarazioni erano dirette, avendo esso ricorrente declinato le sue vere generalità
prima ancora che si desse corso alle verifiche del caso;
2) in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche;

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