Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 149 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 149 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZIRNSTEIN GIORGIO N. IL 11/05/1966
avverso la sentenza/ordinanza n. 987/2010 CORTE APPELLO di
TRIESTE, del 09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome privo del benché minimo
apparato argomentativo a sostegno della denunciata carenza motivazionale in ordine
al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., a fronte, peraltro, di una più che
adeguata illustrazione, nell’impugnata sentenza, delle ragioni poste a base del
confermato giudizio di colpevolezza dell’imputato;
– che ia ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedi.mento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle arninende.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, ZIRNSTEIN
Giorgio fu ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione aggravato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, deducendo, come unico motivo la “omessa motivazione riguardo al
mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.”;

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