Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14899 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14899 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSSINI LUCA N. IL 06/05/1987
avverso la sentenza n. 11069/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto basato soltanto sulle
affermazioni sopra riportate, del tutto assertive e generiche, oltre che prive di
specifico riferimento a quanto risulta invece argomentato nell’impugnata sentenza,
ove si pone in luce come i testi oculari avessero parlato tutti di “rissa”, “groviglio di
persone” e simili; il che era risultato confermato anche dai Carabinieri sopraggiunti
dopo una ventina di minuti, i quali avevano registrato “il permanere di una
colluttazione che aveva coinvolto più persone schierate in gruppi contrapposti”; e
dovendosi a ciò aggiungere, per quanto riguarda specificamente l’attuale ricorrente,
che, sempre secondo quanto emerso dalle acquisite dichiarazioni testimoniali, era
stato necessario “contenerlo”; necessità, questa, che, evidentemente, non sarebbe
stata avvertita ove egli non avesse assunto, nella rissa, un ruolo attivo;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

»

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, fu confermato
il giudizio di penale responsabilità di ROSSINI Luca in ordine al reato di rissa
aggravata;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando violazione di legge sull’assunto che, nella specie, il reato
di rissa non sarebbe stato configurabile, “per la mancanza di una parte contrapposta
corrissante”, dal momento che — si afferma — ” nessun teste ha parlato di una violenta
reazione da parte dei giovani del louogo (che in tal caso sarebbero stati anch’essi
processati per rissa). Tutti hanno, viceversa, riferito di un’aggressione unilaterale cui
gli abitanti locali hanno resistito passivamente e, al più, tentato di riappacificare gli
animi allontanando gli aggressori e chiamando le forze dell’ordine”;

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