Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14897 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14897 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

QUERO ORAZIO N. IL 11/11/1977
avverso la sentenza n. 928/2006 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, trattandosi di fatto commesso il 31 ottobre 2005,
vale osservare che il termine prescrizionale massimo, individuabile (secondo la nuova
e, nel caso di specie, più favorevole disciplina) in quello di anni sette e mesi sei,
sarebbe venuto a scadenza (salvo eventuali sospensioni), il 30 aprile 2013, e quindi in
epoca successiva alla pronuncia della impugnata sentenza d’appello; il che, attesa la
complessiva inammissibilità del ricorso, esclude, alla stregua del noto e consolidato
orientamento di questa Corte, la possibilità che la prescrizione possa essere ora
dichiarata in questa sede;
b) con riguardo al secondo motivo, lo stesso non è sostenuto da apprezzabile
interesse, dal momento che (a parte l’avvenuta applicazione, in favore dell’imputato,
della sospensione condizionale della pena), non risulta dall’impugnata sentenza che la
corte d’appello abbia inteso escludere il diritto dell’imputato anche all’applicazione
dell’indulto, di tal che questa potrà, se del caso, avvenire in sede esecutiva;
c) con riguardo al terzo motivo, lo stesso in altro non consiste se non nella
manifestazione di un generico dissenso rispetto alle valutazioni che, in punto di
trattamento sanzionatorio (ivi compresa la questione circa la concedibilità o meno
delle attenuanti generiche), sono state effettuate dalla corte territoriale, la quale, dal
canto suo, non è incorsa in alcuna violazione di legge e in alcun vizio di motivazione,
avendo ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice (in misura,
all’evidenza, tutt’altro che esorbitante dalla media e, pertanto, secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte, non abbisognevole di specifica e analitica
motivazione), e avendo giustificato il confermato diniego delle attenuanti generiche
con riferimento, tra l’altro, alla non contestata esistenza, a carico dell’imputato, di
precedenti condanne definitive, tra le quali una per rapina;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di QUERO Orazio alla
pena di mesi sei di reclusione ed euro 500cri multa per il reato di furto con strappo
commesso in danno di Mauro Donata;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:
1) in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;
2) in ordine alla mancata applicazione dell’indulto di cui alla legge n. 241/2006;
3) in ordine alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle
attenuanti generiche;

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2014.

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