Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14896 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14896 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUISTELLESI LORENZO N. IL 24/03/1970
avverso la sentenza n. 8640/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, lo stesso, nel riproporre l’analoga doglianza già
sottoposta all’attenzione del giudice di merito, passa del tutto sotto silenzio la
puntuale risposta fornita nell’impugnata sentenza, ove si pone in luce come
l’imputato, nonostante lo stato di ebbrezza alcolica in cui si trovava, si era ben reso
conto di essere inseguito dalla vettura dei Carabinieri ed aveva quindi, con piena
consapevolezza, dapprima “invertito il senso di marcia per seminarli” e poi “tentato
di mandare fuori strada” la suddetta vettura;
b) con riguardo al secondo motivo, lo stesso, nel lamentare genericamente la
mancata analisi dei criteri di cui all’art. 133 c.p., non solo ignora il noto e consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della determinazione del
trattamento sanzionatorio, ivi compresa la concessione o meno delle attenuanti
generiche, non è affatto necessario che il giudice prenda in esame partitamente tutti i
summenzionata criteri, essendo al contrario sufficiente che si riferisca a quello o a
quelli di essi che, nella specie, assumono particolare rilevanza, ma ignora altresì
come, nel caso in esame, la corte territoriale in piena adesione al suddetto
orientamento, abbia ineccepibilmente motivato il confermato diniego delle attenuanti
in questione richiamandosi, oltre che alla evidente gravità del fatto, nelle sue
specifiche connotazioni (in considerazione, in particolare, delle gravi conseguenze
che la condotta posta in essere dall’imputato avrebbe potuto avere non solo nei
confronti dei Carabinieri ma anche di terzi utenti della strada), anche alla presenza, a
carico del medesimo imputato, di plurime precedenti condanne, tanto da aver dato
luogo alla contestazione della recidiva reiterata, specifica nel quinquennio;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di QUISTELLESI
Lorenzo alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione che gli era stata inflitta
all’esito del giudizio di primo grado per i reati, uniti per continuazione, di furto
aggravato di un’autovettura (così riqualificato l’originario addebito di ricettazione),
resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e possesso ingiustificato di
attrezzi atti allo scasso;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, lamentando come ingiustificati tanto il confermato giudizio di
colpevolezza, specie con riguardo al reato di resistenza a pubblico ufficiale
(sull’assunto che la “guida pericolosa” nella quale esso si sarebbe sostanziato sarebbe
stata dovuto allo “stato confusionale” del soggetto), quanto il parimenti confermato
diniego delle attenuanti generiche, avendo la corte territoriale omesso di “analizzare
partitamente i criteri di cui all’art. 133 c.p.”;

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2014.

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