Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14895 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14895 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIONFALO GIUSEPPE N. IL 07/05/1975
avverso la sentenza n. 1596/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
Sezione VII Penale

31 MAR 2014

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, lo stesso, oltre ad ignorare del tutto il noto e
consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui anche le sole dichiarazioni
della persona offesa, se sottoposte ad adeguato vaglio critico, possono valere a
giustificare l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, ignora anche quanto
ampiamente posto in luce nell’impugnata sentenza circa gli elementi di riscontro che,
nella specie, comunque corroboravano le suddette dichiarazioni, quali costituiti, in
particolare, oltre che al referto ospedaliero relativo alle lesioni riportate dalla persona
offesa, anche dalle deposizioni degli ufficiali di p.g. che avevano assistito dalla loro
caserma all’inseguimento della stessa persona offesa da parte dell’imputato;
b) con riguardo al secondo motivo, lo stesso consiste solo nella espressione di un
generico dissenso, come tale del tutto privo di rilevanza in questa sede, rispetto alla
motivazione sulla base della quale la corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente non
fosse meritevole delle attenuanti generiche, avuto riguardo, in particolare, alle non
cervelloticamente ritenute caratteristiche di particolare gravità del fatto, essendo
risultato, dalla non contestata ricostruzione del medesimo, come l’imputato avesse
posto in essere una violenta e del tutto ingiustificata aggressione nei confronti della
persona offesa, come reazione al fatto che quest’ultima si era recata presso la caserma
dei Carabinieri onde denunciare una asserita estorsione di cui sarebbe stata vittima ad
opera del fratello dell’imputato medesimo;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2014.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di GIONFALO Giuseppe
alla pena di anni uno di reclusione per il reati di lesioni personali volontarie e
minacce gravi in danno di Antra Abelkhalek;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale
unitamente a vizio di motivazione in ordine:
1) al confermato giudizio di colpevolezza, siccome basato — si sostiene — sulle sole
dichiarazioni della persona offesa, “ritenute sic et simpliciter credibili, senza
considerare affétto le ragioni del ricorrente” e nella “più totale assenza di riscontri
all’avversa deposizione”;
2) al confermato diniego delle attenuanti generiche siccome basato soltanto sulla
ritenuta gravità del fatto;

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