Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14894 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14894 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
DE ANGELIS SILVIO N. IL 28/08/1943
avverso l’ordinanza n. 172/2010 GIUDICE DI PACE di VITERBO, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 09/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che la richiesta va dichiarata inammissibile giacchè, a parte l’assenza, in atti, della
prova dell’avvenuta notifica al pubblico ministero, secondo quanto previsto dall’art.
46, comma 1, c.p.p., essa risulta basata soltanto sul generico e alquanto confuso
richiamo a violazioni del diritto di difesa nelle quali si assume che sarebbe incorso il
giudice titolare del procedimento in occasione dell’udienza tenutasi il 12 giugno
2012; violazioni che, ammessa pure, e non concessa, la loro effettiva sussistenza,
ferma restando la loro eventuale, sempre possibile, deducibilità mediante gli ordinari
mezzi d’impugnazione, sarebbero comunque del tutto inidonee a dimostrare la
ipotizzata esistenza di una generalizzata situazione ambientale caratterizzata da
ostilità e prevenzione nei confronti del richiedente, quale richiesta per potersi far
luogo alla rimessione;
– che la ritenuta inammissibilità della richiesta, oltre a comportare, secondo le regole
generali, la condanna del richiedente al pagamento delle spese del procedimento, può
dar luogo, ai sensi dell’art. 48, comma 6, c.p.p., anche all’applicazione di una
sanzione pecuniaria che, nella specie, appare giustificata dalla evidente pretestuosità
ella richiesta medesima ed il cui importo stimasi equo fissare nella misura minima di
euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

RILEVATO IN FATTO:
– che DE ANGELIS Silvio, a carico del quale pende procedimento penale per
ingiurie davanti al giudice di pace di Viterbo, ha avanzato richiesta di rimessione,
denunciando l’esistenza, in detta sede, di “gravi, ostili e perduranti e peggiorative e
non eliminabili situazioni ambientali ingiuste e intollerabili” di cui egli sarebbe
vittima;

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