Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14893 del 04/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 14893 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BACCAR SEIFEDDINE N. IL 05/06/1969
avverso la sentenza n. 801/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 04/12/2013

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello di Palermo dichiarava non doversi procedere nei confronti
dell’imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 186 comma 2 e 116 comma 13 C.d.S.;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con
riferimento al rito utilizzato e all’omesso avviso al difensore;
– Ritenuto che difetti l’interesse all’impugnazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 35490 del

in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio
avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa
estintiva. (In motivazione, la S.C. ha affermato che detto principio trova applicazione anche in
presenza di una nullità di ordine generale)”). I
– Rilevato che, pertanto, il ricorso è inammissibile e che la dichiarazione d’inammissibilità
comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo
ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4-12-2013.

28/05/2009 Rv. 244275 “In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA