Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14890 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14890 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUSHPEPA KOL N. IL 12/07/1981
PJOLLA PRELE N. IL 22/05/1989
avverso la sentenza n. 4713/2012 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 04/12/2013

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che il Tribunale di Venezia – giudice per le indagini preliminari – applicava agli
imputati la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen., per i reati di detenzione a fini
di spaccio di sostanza stupefacente, nonché per il Pjolla, di detenzione illecita di armi e
ricettazione;
-Rilevato che gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione avverso la decisione,

proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;
-Rilevato che i motivi fatti valere sono manifestamente infondati, poiché la pena risulta
applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei
presupposti di rito e di merito per il patteggiamento e l’indicazione riguardo alla non ricorrenza
delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P;
– richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte di seguito espresso: “in
caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal
capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso,
con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste,
con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.”
(Cass. 17/11/2011 n. 6455);
– Ritenuto che gli indicati elementi si riscontrano nella specie e che, pertanto, il ricorso è
inammissibile;
– Rilevato che la declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna debricorrent.”
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4-12-2013.

deducendo la mancanza di motivazione in ordine all’insussistenza delle condizioni per il

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