Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1489 del 11/12/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1489 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
SENTENZA
sul ricorso proposto da : Franzese Walter, n. a Acri l’ 11/06/1952
nel procedimento nei confronti di :
Flaviano Salvatore, n. a Acri, il 02/05/1937;
Flaviano Antonio, n. a Acri il 01/03/1932;
avverso la ordinanza del Gip presso il Tribunale di Cosenza in data 11/08/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale A. Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 11/08/2012 il G.i.p. presso il Tribunale di Cosenza disponeva
l’archiviazione del procedimento nei confronti di Flaviano Antonio e Flaviano
Salvatore per i reati di cui agli artt.44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 493 c.p.
2. Ha proposto ricorso la persona offesa Franzese Walter lamentando violazione
di legge per omesso avviso della richiesta di archiviazione; in particolare, pur
Data Udienza: 11/12/2013
avendo egli, al momento della presentazione della denuncia, richiesto di essere
avvertito della eventuale richiesta di archiviazione, nessun avviso gli è stato a tal
fine notificato; al contrario, tale avviso gli era dovuto rivestendo egli, in relazione
al reato di falso posto in essere nell’ambito della procedura di D.i.a posta in
essere con riguardo all’abuso edilizio, la veste di persona offesa alla luce della
giurisprudenza che considera il reato di falso in atto pubblico come reato di
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso, depositato in data 18/12/2012, è inammissibile perché presentato
oltre i termini di legge previsti.
Va invero rammentato che, come già affermato da questa Corte, il termine di
quindici giorni entro il quale la persona offesa dal reato può ricorrere per
cassazione contro il decreto di archiviazione adottato in violazione del
contraddittorio decorre dalla data di effettiva conoscenza della notizia della sua
esistenza (vedi, tra le altre, Sez.6, n. 8408 del 06/02/2013, p.o. in proc.
Gironacci, Rv. 254767; Sez. 6, n. 47982 del 27/11/2012, p.o. in proc.
Brancaccio, Rv. 254103; Sez. 5, n. 5139 del 30/11/2010, p.o. in proc.
Cappellotto, Rv. 249694).
Nella specie, come argomentato anche dal Procuratore Generale nella sua
requisitoria, la data di effettiva conoscenza va fatta coincidere con quella del
13/11/2011 allorquando il difensore della persona offesa ebbe, come risultante
dagli atti (vedi foglio 36), ad esaminare il fascicolo processuale, in esso
compreso anche il decreto di archiviazione, risultando così superato il termine di
giorni quindici di legge.
4.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non essendovi ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, al versamento della somma, determinata in euro
1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
2
natura plurioffensiva.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2013
st.
Il Presidente
Il Co