Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14885 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14885 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: .
GARGIULO VINCENZO N. IL 14/10/1976
avverso la sentenza n. 723/2010 TRIB.SEZ.DIST. di EBOLI, del
10/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 04/12/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che il Tribunale di Salerno giudicava l’imputato responsabile del reato di cui
all’art.116 co. 13 cod. str.;
-Rilevato che l’imputato proponeva appello, di seguito qualificato ricorso per cassazione,
deducendo che l’affermazione di responsabilità era fondata su incertezze e lacune istruttorie,
nonché l’inadeguatezza, anche motivazionale, della determinazione del trattamento

-Ritenuto che i motivi proposti attengono alla rivalutazione del merito, piuttosto che a censure
integranti vizi di legittimità;
– che, inoltre, manifestamente infondato è il rilievo in punto di trattamento sanzionatorio, in
ragione di congrua motivazione sul punto, che tiene conto dei precedenti penali e giudiziari
dell’imputato;
– Ritenuto che i rilievi svolti determinano la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
– Rilevato che la declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Cos‘ deciso in Roma il 4-12-2013.
Il C nsigliere est.
(2,

Ing

sanzionatorio;

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