Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14884 del 04/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14884 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FONTANA LEONZIO N. IL 29/03/1976
avverso la sentenza n. 203/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 11/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 04/12/2013
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, escludendo la recidiva
specifica e rideterminando la pena, confermava nel resto la sentenza di primo grado che aveva
ritenuto l’imputato responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza
stupefacente;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio motivazionale in
– Ritenuto che i motivi fatti valere risultano privi di ogni specificità, in violazione del combinato
disposto ex artt. 581-591 C.P.P.;
– Rilevato che, pertanto, il ricorso è inammissibile e che la dichiarazione d’inammissibilità
comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo
ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4-12-2013.
punto di affermazione di responsabilità;