Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14883 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14883 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TROMBETTA MARIO N. IL 17/09/1977
avverso l’ordinanza n. 3746/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 14/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 04/12/2013

FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 25\2\2010 il G.i.p. del Tribunale di Pescara condannava
TROMBETTA Mario alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 300= di multa per il reato
di cui all’art. 624 bis c.p. (acc. in Spoltore il 6\3\2008).
2. Avverso la sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato lamentando la
erronea applicazione della legge per non aver rilevato il giudice di merito che il delitto
era solo tentato; inoltre per non avere riconosciuto la sussistenza dell’attenuante di
cui all’art. 62 n. 4 c.p. e non avere escluso l’aggravante della violenza sulla cosa.

4. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando la
erronea applicazione della legge, essendo i motivi proposti sufficientemente specifici
5. Il ricorso è inammissibile.
Va infatti riconosciuto che ha colto nel segno la Corte di appello quando ha rilevato la
assoluta assenza di specificità dei motivi di impugnazione.
In proposito va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito che “Per l’appello,
come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett.
c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità
dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia
è necessario che l’atto individui il «punto» che intende devolvere alla cognizione del
giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della
sentenza impugnata e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata
che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame”
(Cass. VI, sent. 13261 del 25 3 2003 (ud. 6 2 2003), Valle, rv. 227195).

Tale onere di specificità non è stato soddisfatto dal Trombetta nei motivi di appello, in
quanto nessuna censura è stata formulata in relazione alle preminenti argomentazioni
del giudice di merito.
La manifesta infondatezza del ricorso impone la declaratoria di inammissibilità.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al
versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e
congruo determinare in euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013
Il Consigliere estensore

3. Con ordinanza del 14\2\2012 la Corte di Appello di L’Aquila, rilevata la assenza di
specificità dei motivi di appello, dichiarava inammissibile l’impugnazione.

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