Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14882 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14882 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARCIDIACONO ANTONINO N. IL 12/09/1980
avverso la sentenza n. 1983/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 04/12/2013

OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che la Corte d’Appello di Catania confermava la sentenza di primo grado con la quale
l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza
stupefacente;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di

all’imputato piuttosto che al nipote il fatto integrante il reato contestato;
– Ritenuto che il motivo proposto attiene alla rivalutazione del merito, piuttosto che a censure
integranti vizi di legittimità, contenendo valutazioni in fatto alternative a quelle fatte valere dai
giudici di merito, queste ultime adeguatamente argomentate in ragione del congruo significato
complessivamente ricavato dalle plurime emergenze istruttorie in una duplice decisione
conforme,e che ciò determina l’inammissibilità dell’impugnazione;
– rilevato che la dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così decise in Roma il 4-12-2013.
Il Con igliere est.

responsabilità, con particolare riferimento all’iter logico che aveva condotto ad attribuire

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