Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14881 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14881 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FARUOLO ANDREA N. IL 07/02/1975
avverso la sentenza n. 1874/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 04/12/2013

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza con la quale l’imputato era
stato ritenuto responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi nei quali si
deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione delle
attenuanti generiche e alla mancata riduzione della pena;

di trattamento sanzionatorio, che dà conto della gravità della condotta ascritta all’imputato,
avuto riguardo anche al quantitativo di sostanza di cui il predetto si è attribuita la proprietà;
– Rilevato che la dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4-12-2013.

– Ritenuta la manifesta infondatezza della censura alla luce della congrua motivazione in punto

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