Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14880 del 04/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14880 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KBADDAOUI MOHAMMED N. IL 25/05/1985
NAOUCH LALLA KANZA N. IL 17/11/1980
avverso la sentenza n. 1937/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
09/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 04/12/2013
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che il Tribunale di Brescia – giudice monocratico – applicava agli imputati la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 DPR
309/1990;
-Rilevato che gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione avverso la decisione,
deducendo Khaddaoui mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di
della congruità della pena;
– Rilevato che i motivi fatti valere sono manifestamente infondati, poiché la pena risulta
applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei
presupposti di rito e di merito per il patteggiamento e l’indicazione riguardo alla non ricorrenza
delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P;
– richiamato il consolidato orientamento di questa Corte di seguito espresso: “in caso di
patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere
della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass.
17/11/2011 n. 6455);
– Ritenuto che gli indicati elementi si riscontrano nella specie e che, pertanto, il ricorso è
inammissibile;
– rilevato, altresì, che i profili di censura ineriscono al trattamento sanzionatorio e che non è
consentito in sede di ricorso per cassazione svolgere censure attinenti alla misura della pena
concordata dalle parti, salvo che si tratti di pena illegalmente determinata (Cass. 21/12/2009
El Hanana);
-Rilevato che la declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4-12-2013.
concessione delle attenuanti generiche, Naouch vizio motivazionale in punto di valutazione