Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1488 del 13/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1488 Anno 2016
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZHIRI LARBI N. IL 24/01/1974
avverso la sentenza n. 3223/2012 TRIBUNALE di PRATO, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Prato applicava la pena
indicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Zhiri Larbi in relazione al reato di cui
all’art. 13, comma 13, T.U. imm..

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando il vizio
della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione
fra le stesse, sull’entità della pena ed eventualmente sulla concessione della sospensione
condizionale della pena. Il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei
menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver
accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste
dall’art. 129 cod. proc. pen..
Tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in
quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e
che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il
ricorso per cassazione. Ne consegue che, qualora l’imputato abbia prestato il proprio
consenso all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, non può poi dolersi
della successiva ratifica del patto da parte del giudice, se non nell’ipotesi di pena illegale,
neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato
quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione (Sez.
4, n. 38286, 08/07/2002, rv. 222959).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro millecinquecento, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della cassa
della ammende.
Così deciso, il 13 ottobre 2015.

generiche.

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