Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14878 del 04/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14878 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HAM HOUSSAM N. IL 07/05/1981
avverso la sentenza n. 594/2012 TRIBUNALE di SANREMO, del
23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 04/12/2013
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che il Tribunale di Sanremo – giudice monocratico – applicava all’imputato la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, omettendo di
formulare motivi di censura;
-Ritenuto che l’impugnazione è, pertanto, inammissibile;
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4-12-2013.
– Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente