Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14877 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14877 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTISANI VINCENZO N. IL 26/01/1967
avverso la sentenza n. 3879/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 04/12/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte d’Appello di Torino, ritenendo l’ipotesi delittuosa unica ed escludendo,
pertanto, la continuazione, confermava nel resto la sentenza con la quale l’imputato era stato
ritenuto responsabile di più episodi del reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo
violazione di legge in punto di ritenuta colpevolezza; con il secondo violazione di legge con

sostituzione delle pene detentiva e pecuniaria, producendo, altresì, memorie illustrative;
-Ritenuto che la prima censura, oltre ad essere genericamente formulata, concerne valutazioni
in fatto alternative a quelle fatte valere dai giudici di merito, adeguatamente argomentate in
ragione del congruo significato complessivamente ricavato dalle plurime emergenze istruttorie;
-Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, in ragione della congrua
valutazione in punto di trattamento sanzionatorio, formulata sulla base della valutazione del
comportamento processuale e della personalità dell’imputato, in assenza di segni di
ravvedimento;
-Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4-12-2013.

riferimento all’art. 73 comma 5 bis, per mancata applicazione del lavoro di pubblica utilità in

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