Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14876 del 04/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14876 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEN NOURI BILEL N. IL 27/07/1992
avverso la sentenza n. 1201/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 04/12/2013
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che la Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza del giudice di
primo grado che aveva ritenuto l’imputato responsabile per il reato di cui all’art. 73
DPR 309 /1990;
degli artt. 133, 62 bis e 69 c.p.;
– Ritenuto che i motivi fatti valere risultano privi di ogni specificità in violazione del
combinato disposto ex artt. 581-591 C.P.P.;
– Rilevato che, pertanto, il ricorso è inammissibile e che la dichiarazione
d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex
art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4-12-2013.
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione